Collegio italiano dei consulenti in proprieta' industriale


CODICE CIVILE

TITOLO II Delle prove

CAPO I Disposizioni generali

Art. 2697 Onere della prova
Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115). Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Art. 2698 Patti relativi all'onere della prova
Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero e modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione (1341) ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

TITOLO III Delle parti e dei difensori

CAPO I Delle parti

Art. 87 (Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico)
La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.

SEZIONE III Dell'istruzione probatoria

  • 1: Della nomina e delle indagini del consulente tecnico
Art. 191 (Nomina del consulente tecnico)
Nei casi di cui agli artt. 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'art. 187 ultimo comma o con altra successiva, nomina un consulente tecnico (att. 22 e seguenti) e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire (201). Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone (196, 201, 259).

Art. 192 (Astensione e ricusazione del consulente)
L'ordinanza è notificata (137) al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio intende astenersi (63), deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione (63) depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore Cod. Pen. 366). Questi provvede con ordinanza non impugnabile (att. 89).

Art. 193 (Giuramento del consulente)
All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità (att. 19 e seguenti; Cod. Pen. 373 e seguenti).

Art. 194 (Attività del consulente)
Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore (422); compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'art. 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle patti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi (261, 424, 445). Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici (201) e dei difensori (82), e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze (att. 90, 91, 92).

Art. 195 (Processo verbale e relazione)
Delle indagini del consulente si forma processo verbale (126), quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.
Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti (194).
La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa (198; att. 91, 92).

Art. 196 (Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente)
Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico (64).

Art. 197 (Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio)
Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio (201, 275) e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori (201, 441).

Art. 198 (Esame contabile)
Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti (185, 199).
Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può far menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'art. 195.

Art. 199 (Processo verbale di conciliazione)
Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio (168).
Il giudice istruttore attribuisce con decreto (135) efficacia di titolo esecutivo al processo verbale (474).

Art. 200 (Mancata conciliazione)
Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.
Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione (198), possono essere valutate dal giudice a norma dell'art. 116 secondo comma.

Art. 201 (Consulente tecnico di parte)
Il giudice istruttore con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico (87; att. 91).
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'art. 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche (197; att. 91, 145).
  • 8: Della prova per testimoni
Art. 244 (Modo di deduzione)
La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.
La parte contro la quale la prova è proposta, anche quando si oppone all'ammissione, deve indicare a sua volta nella prima risposta le persone che intende fare interrogare e deve dedurre per articoli separati i fatti sui quali debbono essere interrogate (1).
Il giudice istruttore, secondo le circostanze, può assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare tali indicazioni.

(1) Comma abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353. Art. 245

Art. 245 (Ordinanza di ammissione)
Con l'ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge.
La rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.

Art. 246 (Incapacità a testimoniare)
Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

Art. 247 (Divieto di testimoniare)
Non possono deporre il coniuge ancorché separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia.
La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1974, n. 248, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 248 (Audizione dei minori degli anni quattordici)
I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento.
La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 1975, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 249 (Facoltà d'astensione)
Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale relative alla facoltà d'astensione dei testimoni.

Art. 250 (Intimazione ai testimoni)
L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

Art. 251 (Giuramento dei testimoni)
I testimoni sono esaminati separatamente.
Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: "consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità". Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro" (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 117 del 10 ottobre 1979, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non contiene l'inciso "se credente". Successivamente la stessa Corte, con sentenza 5 maggio 1995, n. 149, ha dichiarato l'illegittimità del comma nella parte in cui prevede:
a) che il giudice istruttore "ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle", anziché stabilire che il giudice istruttore "avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle";
b) che il giudice istruttore "legge la formula: "Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità", anziché stabilire che il giudice istruttore "lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza";
c) "Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro".

Art. 252 (Identificazione dei testimoni)
Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l'età e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa.
Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilità del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell'audizione del testimone.

Art. 253 (Interrogazioni e risposte)
Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi.
È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.
Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell'articolo 231.

Art. 254 (Confronto dei testimoni)
Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto.

Art. 255 (Mancata comparizione dei testimoni)
Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a lire quattrocento e non superiore a lire ottomila, oltre che alle spese causate dalla mancata presentazione.
Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il pretore del luogo.

Art. 256 (Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza) Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone.

Art. 257 (Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame)
Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre.
Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame.
  • 9: Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e degli esperimenti
Art. 258 (Ordinanza d'ispezione)
L'ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione.

Art. 259 (Modo dell'ispezione)
All'ispezione procede personalmente il giudice istruttore, assistito, quando occorre, da un consulente tecnico, anche se l'ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il pretore a norma dell'articolo 203.

Art. 260 (Ispezione corporale)
Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico. All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.

Art. 261 (Riproduzioni, copie ed esperimenti)
Il giudice istruttore può disporre che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti e luoghi, e, quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l'impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici.
Egualmente, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, il giudice può ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica.
Il giudice presiede all'esperimento e, quando occorre, ne affida l'esecuzione a un esperto che presta giuramento a norma dell'articolo 193.

Art. 262 (Poteri del giudice istruttore) Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere alla località.
Può anche disporre l'accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se è possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

TITOLO II Degli esperti e degli ausiliari del giudice

CAPO II Dei consulenti tecnici del giudice

SEZIONE I Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari

Art. 13 (Albo dei consulenti tecnici)
Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L'albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.

Art. 14 (Formazione dell'albo)
L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un Comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'ordine o dal Collegio della categoria a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici. Il Consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o Collegio, previa comunicazione al Consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

Art. 15 (Iscrizione nell'albo)
Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il Comitato indicato nell'articolo precedente. Contro il provvedimento del Comitato è ammesso reclamo, entro 15 giorni dalla notificazione, al Comitato previsto nell'articolo 5.

Art. 16 (Domande d'iscrizione)
Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) estratto dell'atto di nascita; 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione; 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4) certificato di iscrizione alle associazioni professionali; 5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.

Art. 17 (Informazioni)
A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le Autorità di Polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.

Art. 18 (Revisione dell'albo)
L'albo è permanente. Ogni 4 anni il Comitato di cui all'art. 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'art. 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Art. 19 (Disciplina)
La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Per il giudizio disciplinare è competente il Comitato indicato nell'art. 14.

Art. 20 (Sanzioni disciplinari)
Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 1) l'avvertimento; 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno; 3) la cancellazione dall'albo.

Art. 21 (Procedimento disciplinare)
Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dover continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al Comitato disciplinare. Il Comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo 15, ultimo comma.

Art. 22 (Distribuzione degli incarichi)
Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. Le funzioni di consulente presso la Corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

Art. 23 (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)
Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo.
Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto. Il primo presidente della Corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla Corte.

Art. 24 (Liquidazione dei compensi)
(omissis)

TITOLO III Del processo di cognizione

CAPO I Del procedimento davanti al giudice di pace

SEZIONE II Dell'istruzione della causa

Art. 89 (Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico)
L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell'art. 192 del Codice è scritta in calce al ricorso del consulente o della parte. Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.

Art. 90 (Indagini del consulente senza la presenza del giudice)
Il consulente tecnico che, a norma dell'art. 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere. Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'art. 194 del Codice. In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.

Art. 91 (Comunicazioni ai consulenti di parte)
Nella dichiarazione di cui all'art. 201, primo comma, del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte. Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli artt. 194 e 201 del Codice.

Art. 92 (Questioni sorte durante le indagini del consulente)
Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

Art. 93 (Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione)
Chi è sottoposto ad ispezione corporale può farsi assistere da persona di sua fiducia che sia riconosciuta idonea dal giudice.

Art. 94 (Istanza di esibizione)
L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.

Art. 95 (Notificazione dell'ordinanza di esibizione)
Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.

Art. 96 (Informazioni della pubblica Amministrazione)
La nota contenente le informazioni, che la pubblica Amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell'art. 213 del Codice, è inserita nel fascicolo d'ufficio.

Art. 97 (Divieto di private informazioni)
Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né può ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria.

Art. 98 (Deposito di documenti fatto da pubblico depositario)
Il pubblico depositario, al quale è stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell'art. 218 del Codice, deve farne copia. Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige processo verbale. Questo è conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso è consegnata al depositario. Il pubblico depositario può rilasciare copia delle scritture in base a quella da lui fatta, facendo menzione del processo verbale di verificazione di cui al comma precedente.

Art. 99 (Proposizione della querela di falso)
La querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale. Se la parte che propone personalmente in udienza la querela di falso è analfabeta, la dichiarazione è raccolta dal cancelliere in apposito processo verbale che tiene luogo della dichiarazione scritta.

Art. 100 (Copie del documento impugnato)
Il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l'autorizzazione del giudice istruttore. L'autorizzazione è data con decreto.

Art. 101 (Rinvio)
Nel procedimento di falso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice relative alla verificazione di scrittura privata.

Art. 102 (Ammissione d'interrogatorio o di prova testimoniale)
Nell'ordinanza che ammette l'interrogatorio o la prova testimoniale non è necessario che siano ripetuti i capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a quelli contenuti nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta o nei processi verbali di causa.

Art. 103 (Termine per l'intimazione al testimone)
L'intimazione di cui all'art. 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire. Con l'autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi di urgenza. L'intimazione a cura del difensore contiene: 1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale; 2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare; 3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi; 4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.

Art. 104 (Mancata intimazione ai testimoni)
Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara decaduta dalla prova. Se il giudice riconosce giustificata l'omissione fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.

Art. 105 (Forma speciale di esame testimoniale)
La disposizione dell'art. 255, secondo comma, del Codice, relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso ai cardinali e ai grandi ufficiali dello Stato.

Art. 106 (Disposizioni relative al testimone non comparso)
Il giudice istruttore può pronunciare i provvedimenti di cui all'art. 255, primo comma, del Codice contro il testimone non comparso dopo che è decorsa un'ora da quella indicata per la comparizione. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.

Art. 107 (Liquidazione delle indennità ai testimoni)
(omissis)

Art. 108 (Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate)
Il difensore munito di mandato alla lite può assistere all'assunzione delle prove che si eseguono fuori della circoscrizione del tribunale a norma dell'art. 203 del Codice. Il difensore stesso può anche incaricare un procuratore del luogo mediante delega scritta, che deve essere unita al processo verbale di assunzione della prova.

Art. 109 (Ordinanza di pagamento durante il rendiconto)
L'ordinanza prevista nell'art. 264, ultimo comma, del Codice costituisce titolo esecutivo.

Art. 110 (Fissazione dell'udienza di trattazione)
(omissis)

Art. 111 (Produzione delle comparse)
Il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte comparse di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo di ufficio e per gli altri componenti il Collegio. Le comparse debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile, altrimenti la parte può rifiutarsi di riceverle e il cancelliere può non consentire che s'inseriscano nel fascicolo.

Art. 112 (Istanza di decisione secondo equità)
L'istanza per il giudizio di equità, consentita alle parti dall'art. 114 del Codice, deve essere espressa in ogni caso nelle conclusioni prese a norma dell'art. 189 del Codice.

Art. 112 bis (Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo)
(omissis)

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

CAPO III Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale

SEZIONE I Disposizioni processuali

Art. 121 (Ripartizione dell'onere della prova)
L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.
Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale.
In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all'articolo 114, il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.
Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un consulente.